Tribunale di Latina sentenza 06 maggio 2020 n. 771

Bancario – apertura di credito in conto corrente – Commissione di Massimo Scoperto, determinatezza o determinabilità della sua misura percentuale e dei suoi criteri di calcolo, necessità – giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – onere della prova a carico della banca, sussistenza – nullità della CTU per irrituale acquisizione di documenti non prodotti tempestivamente entro i termini preclusivi di legge.

La Commissione di Massimo Scoperto per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità non solo per quanto concerne “il tasso della commissione” ma anche per quanto riguarda “i criteri di calcolo e la sua periodicità”. In assenza di una specifica individuazione di tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della commissione, non potrebbe nemmeno ravvisarsi la conclusione di un vero e proprio accordo delle parti sulla stessa.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la banca è onerata di produrre la serie completa degli estratti conto relativi al conto corrente in contestazione, dall’inizio del rapporto sino alla sua conclusione. L’estratto di saldaconto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca ai sensi dell’art. 50 TUB, ha efficacia probatoria piena soltanto nell’ambito del procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione può assumere rilevanza esclusivamente indiziaria.

L’acquisizione dalle parti di documenti che, pur essendo nella loro disponibilità, non sono stati tempestivamente prodotti entro i termini preclusivi di legge, rende nulla la CTU e conseguentemente inutilizzabili ai fini della decisione, le conclusioni alle quali la stessa è pervenuta.

La violazione delle norme processuali sulle preclusioni istruttori, siccome tese ad attuare interessi generali, non sono derogabili neppure su autorizzazione del giudice e pertanto produce una nullità assoluta commessa in contrasto con il principio dispositivo e quindi non risulta sanabile con l’acquiescenza delle parti ed è rilevabile d’ufficio dal giudice.