Tribunale di Velletri sentenza 27 novembre 2018 n. 2581

Bancario – apertura di credito in conto corrente – illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi nei contratti stipulati in epoca precedente all’entrata in vigore della delibera CICR 09.02.2000 – difetto di approvazione specifica da parte del cliente – inidoneità della mera pubblicazione in G.U. dell’avviso di adeguamento alle nuove condizioni economiche.

L’applicazione al contratto di conto corrente della clausola di capitalizzazione rappresenta una condizione peggiorativa del rapporto che, sino all’entrata in vigore della delibera CICR del 09.02.2000, non era soggetto ad alcuna capitalizzazione e pertanto la detta clausola deve essere specificamente approvata per iscritto dal cliente.

In mancanza di prova della specifica approvazione da parte del cliente, deve espungersi dal calcolo del saldo la capitalizzazione degli interessi anche per gli anni precedenti all’entrata in vigore della detta delibera CICR, non essendo sufficiente la sola pubblicazione in G.U. dell’avviso sulla pari capitalizzazione degli interessi.

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