Tribunale di Latina sentenza 01 dicembre 2020 n. 2233

Bancario – Contratto di mutuo – Nullità della clausola di determinazione del tasso degli interessi ultralegali con riferimento all’Euribor – Rilevabilità d’ufficio ex art. 127 TUB – Ammortamento alla francese, illegittimità.

La clausola di determinazione del tasso di interesse ultralegale, qualora l’elemento di etero integrazione sia il parametro Euribor, è nulla per contrarietà a norme imperative o comunque per contrarietà all’ordine pubblico economico.

La predetta nullità è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 127 TUB trattandosi di una nullità di protezione a tutela di interessi e valori fondamentali tra cui certamente il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e l’uguaglianza formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost.).

A nulla rileva, la partecipazione o meno dell’istituto di credito al panel di rilevamento dell’Euribor posto che è il tasso ex se scelto dalle parti ad essere ormai oggettivamente affetto da quel vizio.

Il principio basilare è che per aversi una pattuizione determinata dal tasso degli interessi è necessario che il requisito della determinabilità esista “a priori” e non “ex post” mentre la rilevabilità e la conoscenza del parametro Euribor come ben sappiamo è solo successiva, pertanto la clausola ove previsto il tasso Euribor deve considerarsi nulla.

L’adozione del regime finanziario del c.d. ammortamento alla francese comporta necessariamente un effetto anatocistico in virtù della produzione di interessi su interessi precedentemente maturati e ciò in quanto per effetto dell’applicazione di tale regime, gli interessi precedentemente maturati a causa della loro capitalizzazione nel debito residuo, sono causa di ulteriori interessi.