Tribunale di Latina ordinanza 23 dicembre 2020 n. 7811
Bancario – Contratto di mutuo – prova dell’erogazione della somma mutuata – doveri di verifica del giudice in ordine alla idoneità del contratto a costituire titolo esecutivo immediatamente azionabile. Sussistenza.
Allorquando il contratto di mutuo subordini la consegna del denaro al verificarsi di determinate condizioni, quali il perfezionamento dell’iscrizione ipotecaria, nonché le puntuali verifiche in ordine alla titolarità del compendio costituito in garanzia ipotecaria, il giudice è chiamato a verificare, attraverso l’interpretazione del contratto stesso, integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.
L’esistenza di quietanze rilasciate dal mutuatario in scritture private successive al contratto di mutuo, non esimono il giudice dal verificare se la banca abbia un titolo esecutivo immediatamente azionabile, tecnicamente idoneo a far conseguire attraverso la procedura di espropriazione forzata, il denaro prestato.