Corte di Appello di Roma sentenza 07 dicembre 2018 n. 7821

10Bancario – cessione crediti in blocco – onere di produzione del contratto a carico della cessionaria – pattuizione asimmetrica della misura del tasso debitore e creditore – violazione della Delibera CICR 09.02.2000 e nullità della clausola di previsione della capitalizzazione trimestrale per frode alla legge ex art. 1344 c.c. – elusione del divieto previsto nell’art. 1283 c.c.

In caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB, la cessionaria del credito è tenuta a produrre il contratto di cessione quale prova dell’effettivo trasferimento del credito, in mancanza va dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società che si proclami cessionaria.

Nel contratto di apertura di credito in conto corrente, qualora la misura del tasso creditore sia pattuita in “misura irrisoria” rispetto alla misura del tasso debitore, il principio di reciprocità previsto dalla delibera CICR 09.02.2000 viene solo apparentemente rispettato e tale circostanza non è idonea a garantire quell’equilibrio dei diritti e degli obblighi tra la banca ed il cliente che la citata delibera si propone, determinando di fatto l’unilaterale effetto moltiplicativo della capitalizzazione solo dal lato passivo del rapporto, con conseguente nullità del patto per frode alla legge ex art. 1344 c.c. in quanto elusivo  dell’applicazione del divieto sancito dall’art. 1283 c.c.