Tribunale di Latina ordinanza 18 novembre 2019
Bancario – apertura di credito in conto corrente – diritto del correntista alla documentazione bancaria ex art. 119 comma 4 TUB – ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. – ammissibilità.
Il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intercorso, può essere esercitato, ai sensi dell’art. 119 comma 4 TUB anche in corso di causa ed attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo.
Il diritto riconosciuto al correntista dall’art. 119 comma 4 TUB può essere esercitato in giudizio, anche autorizzando il CTU ad acquisire presso l’istituto bancario gli estratti conto mancanti o incompleti, limitatamente al decennio precedente alla richiesta.
Per tali ragioni è ammissibile l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. autorizzando il CTU ad acquisire presso l’istituto bancario gli estratti conto mancanti o incompleti nei limiti temporali predetti.